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SICUREZZA

PIANI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA

L’attività di controllo è parte degli obblighi del datore di lavoro.
In tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati e dal tipo di attività svolta è necessario dimostrare di sostenere le misure di prevenzione e protezione con un’attenta attività di sorveglianza. (Art 18 D.Lgs 81/08 – Obblighi del datore di lavoro).

La sicurezza sul lavoro è il complesso insieme delle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per rendere salubri e sicuri tutti i luoghi di lavoro.
In Italia, la sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza del Lavoro), entrato in vigore a maggio del 2008.
Il decreto abroga il precedente decreto legislativo (D.Lgs. 626/1994), recependo in Italia le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo.
Solo attraverso un robusto monitoraggio delle attività lavorative è possibile mantenere un adeguato livello di sicurezza dei lavoratori riducendo o eliminando i rischi d’incidenti e il rischio di contrarre una malattia professionale.

PROGRAMMA:

L’attività, adattabile alle specifiche esigenze del cliente, si articola in diversi steps che possono essere avviate anche singolarmente:

1. ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP)

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in ogni azienda deve essere presente un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Tale ruolo può essere svolto, nei casi indicati dalla legge, direttamente dal datore di lavoro o da una figura esterna (consulente esterno o dipendente dell’azienda).
Come per qualsiasi altra figura aziendale della sicurezza la norma stabilisce:

  • I requisiti di formazione necessari per l’assunzione dell’incarico (Art. 32 del D.Lgs. 81/08)
  • Gli obblighi e le responsabilità in carico all’RSPP per lo svolgimento del compito (Art. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 81/08).

2. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA attraverso:

  • Verifica periodica degli spazi di lavoro
  • Verifica periodica delle macchine e delle attrezzature e dei relativi dispositivi di protezione
  • Verifica periodica dell’applicazione delle modalità di lavoro sicuro
  • Verifica periodica dell’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
  • L’individuazione di ulteriori misure di prevenzione e di protezione e dispositivi di protezione individuale
  • Il monitoraggio e riesame delle azioni intraprese al fine di garantire un continuo miglioramento degli aspetti relativi alla sicurezza
  • L’assistenza durante lo svolgimento della prova d’evacuazione e stesura del verbale relativo
  • La partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs.81/08
  • La verifica della documentazione della sicurezza (DVR, procedure operative ecc..)
  • La verifica degli aspetti autorizzativi e delle loro scadenze
  • L’assistenza e consulenza in caso di verifiche ispettive effettuate da enti di controllo in merito ad aspetti relativi alla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.

3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

  • Verifica delle necessità formative obbligatorie (D.Lgs 81/08) e di eventuali necessità volontarie
  • Elaborazione del piano di formazione aziendale
  • Attivazione delle attività formative
  • Monitoraggio delle attività formative e gestione delle scadenze (ad esempio per rinnovo delle competenze)
  • Raccolta e organizzazione della documentazione attestante la formazione svolta (registri, attestati e test di valutazione).
D.LGS 81/2008
ART. 18
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