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SICUREZZA

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

La valutazione del rischio d’incendio, come previsto dal Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 , costituisce parte integrante del “documento” di valutazione dei rischi di cui all’art.17 e 28 del Decreto legislativo 81/2008, obbligatorio per tutte le aziende a prescindere dal settore e dal numero di addetti.

La prevenzione incendi secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzate alla prevenzione del rischio attraverso interventi che evitano il sorgere di incendi.
Fermo restando le responsabilità del datore di lavoro, secondo le disposizioni generali di prevenzione descritte nell’art.43 del D.Lgs 81/08, la prevenzione incendi si rivolge integralmente al Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, che disciplina le attività di prevenzione incendi a cui le aziende, di ogni grado e dimensione, devono fare riferimento.
L’allegato I del DM 10.03.1998 individua i criteri per la classificazione del rischio e per la gestione della valutazione del Rischio Incendio.

Applicando quanto esplicitato nell’allegato, dall’esito della valutazione risulta una classificazione che distinguerà i luoghi di lavoro in:

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Dove sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Dove sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Dove sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

PROGRAMMA

Il piano di intervento AD MELIUS prevede i seguenti steps:

  • Sopralluogo presso l’azienda
  • Analisi dell’organizzazione (ciclo produttivo e ambienti di lavoro ai fini della gestione attività d’emergenza)
  • Classificazione del rischi
  • Redazione della valutazione rischi incendio.
DM 10 MARZO 1998
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