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L’attuazione definitiva del Regolamento 2016/425 del 9 marzo 2016 si avvicina e il 21 aprile 2018 la precedente Direttiva 89/686/CEE sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) cesserà di esistere.

Con il nuovo regolamento, stabilendo requisiti di progettazione e fabbricazione dei DPI, il legislatore vuole garantire la protezione degli utilizzatori e fissare le norme per la libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea con un solo Regolamento per tutti gli stati membri.
Un Regolamenti chiaro e dettagliato che, senza lasciare spazio all’interpretazione, specifica i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (di cui all’allegato II del Regolamento) e definisce le procedure di valutazione per determinarne la conformità.

Un valore fondamentali del Regolamento è l’inderogabilità dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza che considerano:
requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI come l’ergonomia, l’efficacia e l’adeguatezza nella protezione, materiali costruttivi appropriati, confort, leggerezza e solidità, compatibilità e la possibilità di reperire un’adeguata Istruzioni e informazioni per l’uso e la manutenzione;
requisiti supplementari comuni e a diversi tipi di DPI;
requisiti supplementari specifici per rischi particolari (cadute dall’alto, vibrazioni meccaniche, dagli del rumore, protezione dal calore e dal fuoco.. ecc.).

Con la dichiarazione di conformità, unita all’apposizione del marchio CE, il fabbricante si assumerà la responsabilità della conformità del DPI ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza stabiliti dal regolamento.

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