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FASE 2. E’ di queste ore la firma per la nuova ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio che prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, per garantire la sicurezza e la salute in tutti i luoghi di lavoro della regione Lombardia.

Di seguito le direttive tratte dall’ordinanza:

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

  1. il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
  2. Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede 4 e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
  3. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

I protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.

Art. 2 (disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza.
  2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
  3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  4. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Abbiamo voluto riassumere i punti salienti nell’infografica seguente.

INTEGRAZIONE

L’INAIL chiarisce un punto fondamentale in un comunicato del 15 maggio 2020: “l’infortunio sul lavoro per COVID-19, non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, il quale ne risponde sono se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”.

Qui di seguito il comunicato stampa.

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Link alla comunicazione ufficiale dell’INAIL

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