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L’ Agenzia delle Entrate ha comunicato “istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Tale decreto è stato convertito e modificato dalla legge del 17 luglio 2020, n 77, riconoscendo un credito d’imposta pari al 60% delle spese che sono state sostenute dalle aziende per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

“In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Nel campo anno di riferimento del modello F24 deve essere sempre indicato il valore 2020“.

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